COMUNICATO A.I.G.O.C.  del 22 novembre 2012
Appello al Presidente della Repubblica

 

L’assemblea dell’AIGOC, Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici, riunita ad Aversa il 15 novembre 2012, all’unanimità ha deciso di inviare un appello al Presidente della Repubblica, on. Giorgio NAPOLITANO, nella sua qualità di primo garante della Costituzione Italiana e presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ed al Governo Italiano in merito alla sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 16574 del 2 ottobre 2012, che – con un tortuoso giro di parole – di fatto sancisce che:

Se nasce un bambino “malato” deve essere risarcito anche lui per la “vita handicappata” che dovrà vivere a causa della sua nascita, che l’errore medico non ha evitato (o ha concorso a non evitare);

La donna ha diritto di abortire il feto “non sano” solo per il solo fatto che “non è perfetto e sano”. (“accertamento doppiamente funzionale alla diagnosi di malformazioni fetali e (condizionatamente al suo risultato positivo) all’esercizio del diritto di aborto” 9/71 PDF sentenza ).

L’assordante silenzio e l’accettazione passiva da parte del Presidente della Repubblica e del Governo fanno pensare che la nostra Carta Costituzionale non è più valida e che l’antinazismo – nonostante il recente ricordo fatto dal nostro Presidente Napolitano all’amico Francesco Rosi da 70 anni siamo fedeli a spirito antifascista – è ormai superato e l’eugenismo non è più un crimine contro l’umanità, ma un fatto umanitario ed un dovere del medico, che se l’omette è condannato a pagare un risarcimento.

La conferma della deriva eugenetica promossa da alcuni Giudici con SENTENZE MANIFESTO è confermata dalla citazione della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro la legge 40/2004 fatta sia in questa sentenza della Corte di Cassazione a pag. 45 sia nella la recentissima sentenza del Tribunale di Cagliari, che citando la già menzionata sentenza della Corte Europea ha autorizzato – contro quanto previsto dalla vigente legge 40/2004 – una coppia, lei malata di talassemia major e lui portatore sano, di eseguire il test (diagnosi reimpianto) all’Ospedale Microcitemico di Cagliari, ospedale a cui i due genitori si erano rivolti per sapere se l’embrione ottenuto con le tecniche di Procreazione medicalmente assistita (Pma) – anche questo è avvenuto contro quanto previsto dalla vigente legge 40/2004, all’art. 4 così recita “1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico – era affetto della stessa patologia genetica…

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