La Corte Costinuzionale dichiara leciti la fecondazione artificiale e la diagnosi pre-impianto.Comunicato n.3 del 12 Giugno 15

La corte Costituzionale dichiara la fecondazione artificiale e la diagnosi pre-impianto.

 

La decisione della Corte Costituzionale di dichiarare leciti l’accesso alla fecondazione artificiale alle coppie non sterili e la diagnosi pre-impianto non ci sorprende in quanto – come già espresso in nostri precedenti comunicati – era nell’aria, ma ci rattrista moltissimo perché con questa decisione la Suprema Corte non ha solo dichiarato lecito ciò che solo undici anni fa il Parlamento aveva espressamente vietato perché ritenendo l’accesso alla fecondazione in vitro un mezzo per ovviare alla sterilità ed infertilità di coppia lo consentiva a determinate condizioni che dovevano assicurare  i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, ma ha ridotto il concepito, il più debole ed indifeso degli esseri umani ad un oggetto, che può essere preteso come diritto, commissionato, prodotto, scartato se è portatore di malattia congenita e/o non perfetto!

La lettura attenta della sentenza n.96/2015 ci fa toccare con mano come l’istituzione voluta dai Padri Costituenti per salvaguardare lo spirito ispiratore della nostra Carta Costituzionale abbia completamento trascurato il fondamento di ogni suo singolo articolo, cioè la dignità inerente ad ogni essere umano, da cui derivano tutti i diritti umani e primo fra tutti il diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale.

Nessun Padre Costituente – anche il più ateo ed agnostico – avrebbe potuto mai pensare che la Corte Costituzionale avrebbe potuto usare la Carta Costituzionale per far diventare un “diritto” ciò che loro stessi hanno condannato come orribile delitto in Hitler ed i suoi collaboratori, cioè l’eugenismo di stato.

Quando leggiamo nella citata sentenza al punto 9.− “Nel merito, la questione è fondata, in relazione al profilo – assorbente di ogni altra censura – che attiene al vulnus effettivamente arrecato, dalla normativa denunciata, agli artt. 3 e 32 Cost.

Sussiste, in primo luogo, un insuperabile aspetto di irragionevolezza dell’indiscriminato divieto, che le denunciate disposizioni oppongono, all’accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, da parte di coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni. E ciò in quanto, con palese antinomia normativa … , il nostro ordinamento consente, comunque, a tali coppie di perseguire l’obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali – quale consentita dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) − quando, dalle ormai normali indagini prenatali, siano, appunto «accertati processi patologici […] relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna».

Vale a dire che il sistema normativo, cui danno luogo le disposizioni censurate, non consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire “prima” alla donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere “dopo” una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute.

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